In deroga all'articolo 202 gli stati membri attuali e la Repubblica portoghese possono mantenere nei loro scambi le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune. Questo regime puo' essere mantenuto fino al 31 dicembre 1988 per quanto concerne le esportazioni dagli stati membri della Comunita' nella sua composizioni attuale verso il Portogallo e fino al 31 dicembre 1990 per quanto concerne le esportazioni dal Portogallo verso gli stati membri attuali, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art203 · fonte su Normattiva