[1]1. In deroga all'articolo 42, la Comunita' puo' mantenere fino al 31 dicembre 1988 restrizioni quantitative all'esportazione verso la Spagna per i prodotti seguenti:

[2]N. della tariffa doganale comune

[3]Designazione delle merci ex 26.03

[4]Ceneri e residui di rame e delle sue leghe ex 74.01

[5]Cascami e rottami di rame e delle sue leghe

[6]2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti quantitativi annui. 3. I contingenti per il 1986 sono rispettivamente di 5.000 tonnellate per le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 della tariffa doganale comune e di 14.000 tonnellate per i cascami e i rottami di rame e delle sue leghe della voce ex 74.01 della tariffa doganale comune. Il tasso di aumento progressivo e annuale dei contingenti iniziali, applicabile a decorrere dall'inizio del secondo anno, e' pari al 10% all'inizio di ogni anno. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto. 4. Qualora le esportazioni dalla Comunita' di uno dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano state nel 1986 e nel 1987 inferiori al 90% del contingente aperto, le restrizioni in questione sono abolite al 1 gennaio 1988. 5. Il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Spagna, quale stabilito dai paragrafi da 1 a 4, non sara' meno favorevole di quello applicato nei confronti dei paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art45 · fonte su Normattiva