In deroga all'articolo 42, gli stati membri attuali possono mantenere fino alla fine del periodo di cui all'articolo 52 le restrizioni quantitative all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n. 73.03 della tariffa doganale comune, che essi applicano nei confronti del Regno di Spagna prima della data dell'adesione, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art46 · fonte su Normattiva