In deroga all'articolo 35 gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n° 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art37 · fonte su Normattiva