1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nella Repubblica portoghese il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' la Repubblica portoghese applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e quella della tariffa unificata CECA. La Repubblica portoghese puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art211 · fonte su Normattiva