1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi. Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al: - 31 dicembre 1992, per i prodotti industriali, - 31 dicembre 1995, per i prodotti agricoli, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nel Regno di Spagna il 31 dicembre 1985. 2. Per gli scambi all'interno della Comunita' il Regno di Spagna applica a decorrere dal 1 marzo 1986 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. Il Regno di Spagna puo' riprendere in tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art51 · fonte su Normattiva