La Repubblica portoghese termina, in un periodo di cinque anni a decorrere dall'adesione, la ristrutturazione della sua industria siderurgica alle condizioni definite nel protocollo n. 20. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento del piano di ristrutturazione portoghese, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' dell'impresa; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture portoghesi verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra il Portogallo e gli altri stati membri.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art212 · fonte su Normattiva