La Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: - fino al 31 dicembre 1988, per le attivita' che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo; - fino al 31 dicembre 1990, per le attivita' che rientrano nel settore del cinema.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
