1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 ed alle condizioni indicate al paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti relativi al turismo. 2. L'assegnazione annua per persona per scopi turistici non puo' essere inferiore rispettivamente: - a 500 ECU per il 1986, - a 600 ECU per il 1987, - a 700 ECU per il 1988, - a 800 ECU per il 1989, - a 900 ECU per il 1990.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art230 · fonte su Normattiva