1. La Repubblica portoghese puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 224 a 229, la liberalizzazione dei movimenti di capitali che figurano negli elenchi A e B della prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e della seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE. 2. Fra le autorita' portoghesi e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
