1. La Repubblica portoghese puo' mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni alle operazioni di cui alla rubrica X, punti B, C, D, E, F e H dell'elenco A allegato alle direttive di cui all'articolo 223, effettuate a destinazione degli altri stati membri. 2. Al 1 gennaio 1986 i trasferimenti sono liberalizzati a concorrenza di 25.000 ECU per le operazioni di cui ai punti C, D e F di 10.000 ECU per le operazioni di cui ai punti B, E e H. Ciascuno di questi importi e' fissato rispettivamente: - al 1 gennaio 1987 a 30.000 e a 12.000 ECU, - al 1 gennaio 1988 a 35.000 e a 14.000 ECU, - al 1 gennaio 1989 a 40.000 e a 16.000 ECU, - al 1 gennaio 1990 a 45.000 e a 18.000 ECU.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
