1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese elimina, dal 1 marzo 1986, l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa e misura d'effetto equivalente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale. 2. a) Fino alla fine della prima tappa, la Repubblica portoghese puo' mantenere restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXIII dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

  • b)Le restrizioni quantitative di cui alla lettera a) consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici. Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o ad un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statistiche.
  • c)Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 15% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in valore e del 10% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento viene aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale cosi' ottenuto:
  • d)Qualora le importazioni effettuate in Portogallo durante due anni consecutivi siano inferiori al 90% del contingente annuo aperto, le restrizioni quantitative in vigore in Portogallo sono abolite.
  • e)Durante il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986, il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art269 · fonte su Normattiva