1. Il presente capo concerne i prodotti agricoli, ad eccezione dei prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. 2. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1. 3. Con riserva delle disposizioni particolari del presente capo che fissano date o termini diversi, l'applicazione delle misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 termina alla fine del 1995.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art233 · fonte su Normattiva