1. L'applicazione della regolamentazione comunitaria ai prodotti che rientrano nel presente capo si effettua secondo una transizione "classica" o una transizione "per tappe", le cui modalita' generali sono definite rispettivamente nelle sezioni II e III e le cui modalita' specifiche lo sono, per settore di prodotti, nelle sezioni IV e V. 2. Salvo disposizioni differenti in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente capo. Queste disposizioni possono, in particolare, contenere appropriati provvedimenti per evitare deviazioni di traffico negli scambi tra il Portogallo e gli altri stati membri. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente capo che possono risultare necessari in caso di modifica della regolamentazione comunitaria.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art234 · fonte su Normattiva