1. Formano oggetto di una transizione per tappe i prodotti che rientrano nei seguenti atti: - regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, - regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni bovine, - regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore degli ortofrutticoli, - regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore dei cereali, - regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni suine, - regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle uova, - regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore del pollame, - regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, - regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 2. Il glucosio ed il lattosio che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2730/75 e l'ovoalbumina e la lattoalbumina che rientrano nel regolamento (CEE) n. 2783/75 formano oggetto di un regime transitorio identico a quello applicabile ai prodotti agricoli corrispondenti.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art259 · fonte su Normattiva