[1]Protocollo N. 2 concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla

[3]1. I prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla nonche' i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla nel quadro del regime che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale della Comunita', merci che soddisfano le condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato CEE, ne' merci in libera pratica a norma del trattato CECA. 2. Il territorio doganale della Comunita' non comprende le Isole Canarie ne' Ceuta e Melilla. 3. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunita', da un lato, e le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, dall'altro. 4. Salvo disposizione contraria del presente protocollo, gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 5. Salvo disposizione contraria dell'atto di adesione, compreso il presente protocollo, la Comunita' applica negli scambi di prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CEE con le Isole Canarie e con Ceuta e Melilla il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva