1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo: - l'articolo 244, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 268, 280 e 285 e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti, - l'articolo 247; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2, - l'articolo 248, - l'articolo 254; tuttavia, la data del 1 marzo 1986 e' sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa, - l'articolo 257; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 e' sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa. 2. L'MCS di cui all'articolo 249 si applica alle condizioni previste dagli articoli 250, 251 e 252 a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS e' stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco puo' essere completato, secondo la procedura di cui all'articolo 250, nel corso dei primi due anni della seconda tappa. All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente. 3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all'articolo 273, paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, ciascun elemento fisso e' ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1992, ciascun elemento fisso e' ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1993, ciascun elemento fisso e' ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1994, ciascun elemento fisso e' ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1995, ciascun elemento fisso e' ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art286 · fonte su Normattiva