1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 258, adotta il regime che la Repubblica portoghese applica nei confronti del Regno di Spagna. 2. Le misure rese necessarie negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1 sono adottate, secondo i casi, nelle condizioni previste dall'articolo 258 o secondo la procedura prevista dall'articolo 234, paragrafo 2.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
