Qualora alla data dell'adesione o nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie il prezzo sul mercato mondiale per un dato prodotto sia superiore al prezzo comune, il prezzo comune puo' essere applicato in Portogallo per il prodotto in questione, tranne nel caso in cui il prezzo applicato in Portogallo sia superiore al prezzo comune.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
