1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all'articolo 259 si applica pienamente, fatti salvi gli articoli 239, 240, 241, l'articolo 242, paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonche' le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti. 2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell'articolo 240 e' corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese e' autorizzata a mantenere ai sensi dell'articolo 286.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art284 · fonte su Normattiva