1. 1 trattati e gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni del presente atto. 2. Le disposizioni del trattato CEE e del trattato CECA relative alla libera circolazione delle merci, nonche' gli atti delle istituzioni delle Comunita' in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla alle condizioni definite nel protocollo n. 2. 3. Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 155, gli atti delle istituzioni delle Comunita' europee in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano alle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di carattere socio-strutturale nel campo dell'agricoltura che si applicano alle Isole Canarie avendo cura che queste disposizioni siano compatibili con gli obiettivi generali della politica agricola comune. 4. A richiesta del Regno di Spagna il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo': - decidere l'inclusione delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla nel territorio doganale della Comunita'; - stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla. Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione dell'Assemblea, puo' decidere gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile alle Isole Canarie ed a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
