[1]1. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXI dai paesi terzi.

[2]2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.

  • b)Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, e' fissato: - al 3% della media della produzione portoghese nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche, - oppure, se questo criterio conduce ad un volume o un importo piu' elevato, alla media delle importazioni portoghesi effettuate nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche. 3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 20% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sulla cifra totale cosi' ottenuta. 4. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Portogallo sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, sono abolite le restrizioni quantitative vigenti in Portogallo. 5. Per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile e' pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art245 · fonte su Normattiva