1. Al piu' tardi prima della fine della prima tappa: - la Commissione trasmette al Consiglio, se necessario, una relazione, corredata di proposte, sull'evoluzione della situazione in uno o piu' settori di cui all'articolo 259 rispetto agli obiettivi fissati per la durata della prima tappa, - il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della >Commissione e previa consultazione dell'assemblea, decide sugli eventuali adattamenti delle modalita' di transizione all'interno del periodo massimo di dieci anni previsto per l'applicazione delle misure di transizione, per la durata strettamente necessaria per assicurare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il carattere automatico del passaggio dalla prima alla seconda tappa previsto dall'articolo 260, paragrafo 1 e non puo' condurre ad una modifica degli articoli da 371 a 375.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
