1. La transizione per tappe comprende due periodi di cinque anni: - la prima tappa inizia il 1 marzo 1986 e termina il 31 dicembre 1990, - la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1991 e termina il 31 dicembre 1995. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' automatico. 2. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' ridurre la durata della prima tappa ad un periodo di tre anni che termina il 31 dicembre 1988. In questo caso la seconda tappa inizia il 1 gennaio 1989 e termina il 31 dicembre 1995.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art260 · fonte su Normattiva