Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese e' autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all'articolo 259, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art267 · fonte su Normattiva