Fatti salvi gli articoli da 268 a 276, la Repubblica portoghese e' autorizzata a applicare nei suoi scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale, durante la prima tappa e per i prodotti di cui all'articolo 259, il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
