1. - Il Comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca. Il rappresentante della Commissione puo' esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il Comitato dell'articolo 22 dei prestiti non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero. 2. - Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell'articolo 22 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima. 3. - Quando il Comitato dell'articolo 22 non da' parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 3 e 4 della convenzione. 4. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una di prestito bonificato, quest'ultima correlata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza del parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 5. - Se il Comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la proposta oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del Comitato dell'articolo 22 di adire il Consiglio quanto prima. In quest'ultimo caso la proposta e' sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell'articolo 22 ed eventualmente dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del Comitato dell'articolo 22. Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell'articolo 22, la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art23 · fonte su Normattiva