1. Per i prodotti di cui all'articolo 259 e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell'articolo 272, paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
