1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986 per i prodotti di cui all'articolo 259, ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al piu' tardi all'inizio della seconda tappa. 2. Durante la prima tappa l'articolo 243, punto 4 e' applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell'articolo 243, punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
