1. Durante la prima tappa, e fatti salvi l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 316, la Comunita' nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione. 2. Tuttavia, per i prodotti soggetti ad un regime comunitario di prelievi all'importazione, all'atto della fissazione dei prelievi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo si tiene conto del ravvicinamento dei prezzi eventualmente effettuato e, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali concessi in Portogallo. 3. Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale ed i paesi terzi, durante la prima tappa i dati relativi al mercato portoghese non vengono presi in considerazione per il calcolo dei prezzi comuni utilizzati per la fissazione degli importi riscossi all'importazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
