1. Il prezzo limite per l'intervento per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, nonche' il prezzo di obiettivo per gli altri piselli, fave e favette, applicabili in Portogallo al 1 marzo 1986, sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. L'articolo 238 si applica al prezzo limite per l'intervento o al prezzo di obiettivo di tali prodotti. Tuttavia, il prezzo limite per l'intervento o il prezzo di obiettivo da applicare in Portogallo non puo' essere superiore al prezzo comune. 2. Per i prodotti raccolti in Portogallo ed utilizzati nella fabbricazione di alimenti per animali, oggetto del regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento e' diminuito dell'incidenza dell'eventuale differenza tra il prezzo limite per l'intervento applicato in Portogallo e il prezzo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi. Le deduzioni di cui al primo e secondo comma risultano dalle percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82. 3. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 per i piselli, le fave e le favette raccolti in Portogallo e impiegati nell'alimentazione umana o degli animali a fini diversi da quelli previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo, e' diminuito di un importo pari all'eventuale differenza esistente tra il prezzo di obiettivo applicato in Portogallo e il prezzo di obiettivo comune. Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto in questione per un prodotto trasformato in Portogallo e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Portogallo all'importazione di tali prodotti provenienti dai paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art307 · fonte su Normattiva