[1]1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:
[2]Periodo di apertura dei contingenti
[3]Quantita' globali autorizzate a dazio nullo (t)
[4]Diminuzione (in%)
[5]dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1987 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1989 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 a decorrere dal 1 gennaio 1993
[6]66300 62985 56355 46410 34808 23206 11603 0
[7]5 10,5 17,6 24,9 33,3 50 100
[8]2. All'interno delle quantita' globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti e' effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983. 3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro. 4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII. 5. Le modalita' di applicazione del presente articolo, in particolare le quantita' annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
