1. Dal 1 gennaio 1986 la Repubblica portoghese applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 368. Le misure transitorie e gli eventuali adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi. 2. Tali misure transitorie tendono ad assicurare, dopo la loro scadenza, l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime comune per le sue relazione con ogni paese terzo contraente, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli stati membri. 3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica portoghese a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale. In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 368, per un identico periodo, fatte salve eventuali deroghe specifiche. 4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 368 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 368 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Portogallo in provenienza da altri paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art366 · fonte su Normattiva