1. Gli articoli 366 e 367 si applicano: - agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, la Jugoslavia, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia, nonche' agli accordi conclusi con paesi terzi, riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE; - al nuovo accordo tra la Comunita' e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico Firmato l'8 dicembre 1984. 2. I regimi che risultano dalla seconda convenzione ACP-CEE e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 31 ottobre 1979, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica portoghese e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art368 · fonte su Normattiva