Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia. Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
