1. I nuovi stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione. 2. I nuovi stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di questo trattato e quindi connesse con l'ordinamento giuridico comunitario, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o allargata, e ad avviare a tal fine negoziati con gli stati membri attuali per apportami i necessari adattamenti. 3. I nuovi stati membri si trovano nella stessa situazione degli stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli stati membri; essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art3 · fonte su Normattiva