1. In deroga all'articolo 42 il Regno di Spagna potra' mantenere fino al 31 dicembre 1989 un tasso di incorporazione nazionale non superiore al 60% per le parti, i pezzi staccati e gli accessori utilizzati nella produzione di autoveicoli per il trasporto di persone, a motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus della sottovoce ex 87.02 A I b) della tariffa doganale comune. 2. Il tasso di incorporazione nazionale di cui al paragrafo 1 e' identico per i fabbricanti cittadini degli altri stati membri, stabiliti in Spagna, e per tutti i fabbricanti cittadini del Regno di Spagna. Il trattamento concesso ai fabbricanti summenzionati non sara' meno favorevole di quello concesso ai fabbricanti dei paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art44 · fonte su Normattiva