Il Regno di Spagna termina in un periodo di tre anni a decorrere dall'adesione la ristrutturazione della sua industria siderurgica, alle condizioni definite nel protocollo n. 10. Il periodo sopramenzionato puo' essere abbreviato e le modalita' indicate in detto protocollo possono essere modificate dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, in funzione: - dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione spagnoli, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalita' delle imprese; - delle misure siderurgiche che saranno in vigore nella Comunita' dopo l'adesione; in questo caso il regime applicabile dopo l'adesione alle forniture spagnole verso la Comunita' nella sua composizione attuale non dovrebbe comportare differenze fondamentali di trattamento tra la Spagna e gli altri stati membri.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
