Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 240 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
