[1]Protocollo N. 17 concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunita'

[3]1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Repubblica portoghese controlla fino al 31 dicembre 1988 le esportazioni negli stati membri attuali e fino al 31 dicembre 1989 le esportazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A del presente protocollo, in base ai quantitativi indicati in detto elenco. 2. Su richiesta di uno, stato membro consideri che la situazione lo giustifica, la Commissione proroga di un anno l'applicazione del paragrafo 1 in base ai quantitativi indicati per il 1989 nello stesso elenco. 3. Le reimportazioni negli stati membri attuali di prodotti tessili dopo perfezionamento in Portogallo, effettuate alle condizioni e in base ai quantitativi indicati nell'allegato B, non sono imputate sui quantitativi di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-17-art1 · fonte su Normattiva