[1]Protocollo N. 9 concernente gli scambi di prodotti tessili tra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale

[3]Il Regno di Spagna controlla, secondo le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e fino al 31 dicembre 1989, le esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-9-art1 · fonte su Normattiva