Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
