Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-17-art7 · fonte su Normattiva