1. Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A, oppure qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 1, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie. 2. Qualora siano constatati scarti bruschi ed importanti rispetto alle correnti di scambio tradizionali per le importazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'allegato B, paragrafo 9, la Commissione fissa, su richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
