1. Nei settori in cui la Repubblica portoghese mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti. 2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica portoghese incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze. Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
