[1]Protocollo N. 22 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica portoghese nel campo dell'energia nucleare

[3]1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica portoghese che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo. 2. Dal momento dell'adesione la Repubblica portoghese mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni previste all'articolo di cui al paragrafo 1. 3. Queste informazioni riguardano principalmente: - la dinamica dei reattori, - la protezione radiologica, - l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico), - la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione), - la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-22-art1 · fonte su Normattiva