Senza pregiudizio dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione adotta subito dopo l'adesione qualsiasi misura d'applicazione possa rendersi necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, in particolare le modalita' di applicazione della sorveglianza prevista agli articoli 3, 4 e 5.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
