[1]Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:
[2]- sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera, - agronomia, - agricoltura e scienze dell'alimentazione, - gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione, - biotecnologie, - scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, - scienze e tecnologie del mare, - energia, - ricerca industriale ed innovazione tecnologica, - nuovi materiali e genio civile, - preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti, - applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali, - ogni altro settore di comune interesse.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
