[1]Lingua e Legalizzazione

[2]1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 8, e le informazioni, i documenti e gli atti a sostegno di cui al precedente articolo 9 del presente Trattato sono redatte nella lingua della Parte a cui sono diretti o in inglese. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della copia della sentenza emessa nei confronti della persona condannata, ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 9 del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art10 · fonte su Normattiva