Art. 18 — Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni
108 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorita' ne' preferenze di qualsiasi genere.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
