109 1. I Membri si riservano il diritto di fermare la trasmissione di qualsiasi telegramma private che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'arresto totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato. 110 2. I Membri si riservano altresi' il diritto di interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art19 · fonte su Normattiva