Art. 19 — Arresto delle telecomunicazioni
109 1. I Membri si riservano il diritto di fermare la trasmissione di qualsiasi telegramma private che si reputi pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume, a condizione di avvisare immediatamente l'ufficio di origine dell'arresto totale del telegramma o di una sua parte qualsiasi, salvo che una tale notificazione non sia considerata pericolosa per la sicurezza dello Stato. 110 2. I Membri si riservano altresi' il diritto di interrompere qualsiasi telecomunicazione privata che possa reputarsi pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
