con Stati non-Membri 207 Tutti i Membri riservano, a se stessi ed ai gestori riconosciute, la facolta' di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non e' Membro dell'Unione. Quando una telecomunicazione originaria da tale Stato e' accettata da un Membro, essa dovra' essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, nonche' le normali tasse.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art51 · fonte su Normattiva